L’atto di donazione
La DONAZIONE – ossia il contratto con il quale si dispone a scopo di liberalità di un proprio bene – necessita della forma (prevista a pena di nullità) dell’atto pubblico notarile ricevuto alla presenza di due testimoni.
La legge considera la donazione come una sorta di anticipazione dell’eredità; è per questo che anche il trattamento fiscale segue le stesse regole ed aliquote proprie delle successioni.
Ricordiamo che la donazione a favore del coniuge o dei propri parenti in linea retta gode attualmente di una franchigia pari a 1.000.000 di euro per ciascuno dei suddetti beneficiari. Le donazioni a favore dei fratelli e delle sorelle godono, invece, di una franchigia pari a 100.000 euro per ciascuno di essi.
Poiché la donazione coinvolge in diversi aspetti il fenomeno successorio, è molto importante valutare insieme al notaio tutte le possibili conseguenze.
In questa sede possiamo solo accennare a talune sue fattispecie e problematiche che sono trattate in apposite pagine di questo sito e alle quali pertanto si rimanda.
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